Condizioni generali

Traduzione fornita a solo scopo informativo. Fa fede esclusivamente la versione in lingua tedesca.

Condizioni generali del contratto d’albergo

I. Ambito di applicazione

  1. Le presenti condizioni generali si applicano ai contratti per la concessione in locazione di camere d’albergo a fini di alloggio, nonché a tutte le ulteriori prestazioni e forniture dell’hotel rese al cliente.
  2. La sublocazione o ulteriore locazione delle camere concesse, nonché il loro utilizzo per finalità diverse dall’alloggio, richiedono il previo consenso scritto dell’hotel; è esclusa l’applicazione del § 540 comma 1, secondo periodo, BGB, salvo che il cliente sia un consumatore.
  3. Le condizioni generali del cliente trovano applicazione solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto in precedenza.

II. Conclusione del contratto, parti contraenti; prescrizione

  1. Il contratto si conclude con l’accettazione della proposta del cliente da parte dell’hotel. L’hotel è libero di confermare per iscritto la prenotazione della camera.
  2. Le parti contraenti sono l’hotel e il cliente. Qualora un terzo abbia prenotato per il cliente, il terzo risponde nei confronti dell’hotel, insieme al cliente, in qualità di debitore solidale per tutti gli obblighi derivanti dal contratto d’albergo, purché l’hotel disponga di una corrispondente dichiarazione del terzo.
  3. Tutti i diritti nei confronti dell’hotel si prescrivono in linea di principio entro un anno dall’inizio del termine ordinario di prescrizione dipendente dalla conoscenza di cui al § 199 comma 1 BGB. I diritti al risarcimento dei danni si prescrivono, indipendentemente dalla conoscenza, in cinque anni. Le riduzioni dei termini di prescrizione non si applicano ai diritti fondati su una violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi da parte dell’hotel.

III. Prestazioni, prezzi, pagamento, compensazione

  1. L’hotel è tenuto a mantenere a disposizione le camere prenotate dal cliente in conformità alle presenti condizioni generali e a fornire le prestazioni concordate.
  2. Il cliente è tenuto a pagare i prezzi dell’hotel applicabili o concordati per la concessione delle camere e per le ulteriori prestazioni di cui usufruisce. Ciò vale anche per le prestazioni e gli esborsi dell’hotel verso terzi richiesti dal cliente.
  3. I prezzi concordati includono l’imposta sul valore aggiunto di legge di volta in volta vigente. Se il periodo tra la conclusione del contratto e l’esecuzione del contratto supera quattro mesi e il prezzo generalmente richiesto dall’hotel per tali prestazioni aumenta, l’hotel può aumentare il prezzo contrattualmente concordato in misura adeguata, ma al massimo del 10%.
  4. I prezzi possono inoltre essere modificati dall’hotel se il cliente desidera successivamente modificare il numero delle camere prenotate, la prestazione dell’hotel o la durata del soggiorno degli ospiti e l’hotel acconsente.
  5. Le fatture dell’hotel prive di data di scadenza sono pagabili entro 10 giorni dal ricevimento della fattura senza detrazioni. L’hotel ha il diritto di dichiarare esigibili in qualsiasi momento i crediti maturati e di richiedere il pagamento immediato. In caso di ritardo nel pagamento, l’hotel ha il diritto di richiedere gli interessi di mora previsti dalla legge di volta in volta applicabili, attualmente pari al 9% ovvero, per i negozi giuridici ai quali partecipa un consumatore, pari al 5% al di sopra del tasso di interesse di base. L’hotel si riserva il diritto di provare un danno maggiore. Per ogni sollecito successivo all’insorgere della mora, l’hotel può addebitare € 5,00.
  6. L’hotel ha il diritto di richiedere, alla conclusione del contratto o successivamente, tenendo conto delle disposizioni di legge sui pacchetti turistici, un adeguato anticipo o una garanzia. L’importo dell’anticipo e le date di pagamento possono essere concordati per iscritto nel contratto. L’hotel ha inoltre il diritto di dichiarare esigibili in qualsiasi momento, durante il soggiorno dell’ospite in hotel, i crediti maturati mediante emissione di una fattura intermedia e di richiederne il pagamento immediato.
  7. Il cliente può compensare o ridurre un credito dell’hotel soltanto con un credito non contestato o accertato con sentenza passata in giudicato.

IV. Recesso del cliente (ossia disdetta, cancellazione) / mancato utilizzo delle prestazioni dell’hotel

  1. Il recesso del cliente dal contratto concluso con l’hotel richiede il consenso scritto dell’hotel. In mancanza di tale consenso, il prezzo concordato nel contratto deve essere pagato anche se il cliente non usufruisce delle prestazioni contrattuali. Ciò non vale in caso di violazione dell’obbligo dell’hotel di rispettare i diritti, i beni giuridici e gli interessi del cliente, qualora per tale ragione non sia più ragionevole per il cliente rimanere vincolato al contratto o gli spetti un altro diritto di recesso legale o contrattuale.
  2. Qualora tra l’hotel e il cliente sia stata concordata per iscritto una data entro la quale è possibile recedere gratuitamente dal contratto, il cliente può recedere dal contratto fino a tale data senza che sorgano in capo all’hotel diritti al pagamento o al risarcimento dei danni. Il diritto di recesso del cliente si estingue se questi non lo esercita per iscritto nei confronti dell’hotel entro la data concordata, salvo che ricorra un caso di recesso del cliente ai sensi del numero 1, terzo periodo.
  3. Per le camere non utilizzate dal cliente, l’hotel deve portare in detrazione i ricavi derivanti dalla locazione delle camere ad altri e le spese risparmiate.
  4. L’hotel è libero di richiedere il corrispettivo contrattualmente concordato e di forfettizzare la detrazione per le spese risparmiate. In tal caso, il cliente è tenuto a pagare il 90% del prezzo contrattualmente concordato per il pernottamento nel periodo prenotato.

V. Recesso dell’hotel

  1. Qualora sia stato concordato per iscritto un diritto del cliente di recedere gratuitamente entro un determinato termine, l’hotel ha a sua volta il diritto di recedere dal contratto durante tale periodo se vi sono richieste di altri clienti per le camere contrattualmente prenotate e il cliente, interpellato dall’hotel, non rinuncia al proprio diritto di recesso.
  2. Se un anticipo concordato o richiesto ai sensi della precedente clausola III n. 6 non viene versato nemmeno dopo la scadenza di un adeguato termine supplementare fissato dall’hotel, anche l’hotel ha il diritto di recedere dal contratto.
  3. L’hotel ha inoltre il diritto di recedere straordinariamente dal contratto per un motivo oggettivamente giustificato, ad esempio nel caso in cui
    • – forza maggiore o altre circostanze non imputabili all’hotel rendano impossibile l’esecuzione del contratto;
    • – le camere vengano prenotate fornendo indicazioni ingannevoli o false su fatti essenziali, ad esempio sulla persona del cliente o sullo scopo;
    • – errori evidenti, errori di battitura, di stampa e di calcolo commessi dall’hotel nella presentazione di un’offerta o nell’ambito di una conferma d’ordine non sono vincolanti per l’hotel.
    • – l’hotel abbia un motivo fondato per ritenere che l’utilizzo della prestazione alberghiera possa mettere in pericolo il regolare svolgimento dell’attività, la sicurezza o la reputazione pubblica dell’hotel, senza che ciò sia imputabile alla sfera di controllo o organizzativa dell’hotel;
    • – sussista una violazione della precedente clausola I n. 2.
    • – l’hotel venga a conoscenza di circostanze dalle quali risulti che la situazione patrimoniale dell’ospite è peggiorata in modo sostanziale dopo la conclusione del contratto, in particolare se l’ospite non salda crediti esigibili dell’hotel o non offre una garanzia sufficiente e, pertanto, i crediti dell’hotel appaiono a rischio;
    • – l’ospite abbia presentato istanza di apertura di una procedura di insolvenza sul proprio patrimonio, abbia reso una dichiarazione giurata ai sensi del § 807 del codice di procedura civile tedesco (ZPO), abbia avviato una procedura stragiudiziale di composizione dei debiti o abbia sospeso i pagamenti;
    • – venga aperta una procedura di insolvenza sul patrimonio dell’ospite oppure l’apertura della stessa venga respinta per insufficienza dell’attivo o per altri motivi.
  4. In caso di recesso legittimo dell’hotel, il cliente non ha diritto al risarcimento dei danni.

VI. Messa a disposizione, consegna e restituzione delle camere

  1. Il cliente non acquisisce alcun diritto alla messa a disposizione di determinate camere.
  2. Le camere prenotate sono a disposizione del cliente dalle ore 15:00 del giorno di arrivo concordato. Il cliente non ha diritto a una messa a disposizione anticipata.
  3. Nel giorno di partenza concordato, le camere devono essere lasciate libere e messe a disposizione dell’hotel entro e non oltre le ore 11:00. Successivamente, a causa del ritardato rilascio della camera e per il suo utilizzo eccedente il contratto, l’hotel può fatturare fino alle ore 18:00 il 50% del prezzo pieno di alloggio (prezzo di listino), e dalle ore 18:00 il 100%. Ciò non comporta l’insorgere di diritti contrattuali del cliente. Il cliente resta libero di dimostrare che all’hotel non spetta alcun corrispettivo per l’utilizzo oppure che tale corrispettivo è sostanzialmente inferiore.

VII. Responsabilità dell’hotel

  1. L’hotel risponde delle proprie obbligazioni contrattuali con la diligenza del buon commerciante. Sono esclusi i diritti del cliente al risarcimento dei danni. Fanno eccezione i danni derivanti dalla lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute, qualora l’hotel sia responsabile della violazione dell’obbligo, gli altri danni derivanti da una violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi da parte dell’hotel e i danni derivanti da una violazione dolosa o colposa di obblighi tipici del contratto da parte dell’hotel. Una violazione dell’obbligo da parte di un rappresentante legale o di un ausiliario dell’hotel equivale a una violazione dell’obbligo da parte dell’hotel. Qualora si verifichino disservizi o difetti nelle prestazioni dell’hotel, l’hotel, una volta venutone a conoscenza o a seguito di tempestiva contestazione del cliente, si adopererà per porvi rimedio. Il cliente è tenuto a fare quanto gli si può ragionevolmente richiedere per eliminare il disservizio e contenere un eventuale danno.
  2. Per le cose portate in albergo, l’hotel risponde nei confronti del cliente secondo le disposizioni di legge, ossia fino a cento volte il prezzo della camera, al massimo € 4.000. Denaro, titoli e oggetti di valore possono essere custoditi nella cassaforte dell’hotel fino a un valore massimo di € 2.000,00. L’hotel raccomanda di avvalersi di tale possibilità. I diritti al risarcimento si estinguono se il cliente non denuncia immediatamente all’hotel la perdita, la distruzione o il danneggiamento dopo averne avuto conoscenza (§ 703 BGB). Per un’ulteriore responsabilità dell’hotel, si applicano per analogia i periodi dal secondo al quarto del precedente numero 1.
  3. Qualora al cliente venga messo a disposizione un posto auto nel garage dell’hotel o in un parcheggio dell’hotel, anche a pagamento, ciò non costituisce un contratto di deposito. In caso di perdita o danneggiamento di veicoli a motore parcheggiati o movimentati nell’area dell’hotel e del loro contenuto, l’hotel non risponde, salvo dolo o colpa grave. In tal caso, il danno deve essere fatto valere nei confronti dell’hotel al più tardi al momento di lasciare l’area dell’hotel. Si applicano per analogia i periodi dal secondo al quarto del precedente numero 1.
  4. Le richieste di sveglia vengono eseguite dall’hotel con la massima cura. Messaggi, posta e spedizioni di merci per gli ospiti vengono trattati con cura. L’hotel si incarica della consegna, della custodia e, su richiesta, dell’inoltro degli stessi a pagamento. Si applicano per analogia i periodi dal secondo al quarto del precedente numero 1.
  5. Non si assume alcuna responsabilità per la presentazione delle offerte e la relativa trasmissione dei dati su piattaforme Internet. Le offerte erroneamente formulate non sono vincolanti e l’hotel può recedere dal contratto ai sensi della clausola V n. 3.

VIII. Responsabilità del cliente / Fumo in hotel

  1. L’hotel è una struttura per non fumatori. Qualora il cliente o una persona che si trovi nell’hotel su iniziativa del cliente fumi in hotel, il cliente è tenuto a pagare un indennizzo forfettario per le spese (costi di pulizia, eventuale impossibilità di affittare una camera d’albergo a causa dell’odore di fumo, altre spese organizzative). Resta salvo il diritto di far valere un danno ulteriore. Qualora a causa del fumo si attivi l’impianto di allarme antincendio, il cliente è inoltre tenuto a pagare o rimborsare all’hotel i costi di un eventuale intervento dei vigili del fuoco che ne derivi.

IX. Disposizioni finali

  1. Le modifiche o integrazioni del contratto, dell’accettazione della proposta o delle presenti condizioni generali per l’alloggio alberghiero dovrebbero avvenire per iscritto. Le modifiche o integrazioni unilaterali da parte del cliente sono inefficaci.
  2. Il luogo di esecuzione e di pagamento è la sede dell’hotel.
  3. Nei rapporti commerciali, il foro competente esclusivo, anche per le controversie relative ad assegni e cambiali, è quello della sede dell’hotel. Qualora una parte contraente soddisfi il requisito del § 38 comma 2 ZPO e non abbia un foro generale in Germania, è competente il foro della sede dell’hotel.
  4. Si applica il diritto tedesco. L’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci e delle norme sul conflitto di leggi è esclusa.
  5. Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni generali per l’alloggio alberghiero siano o divengano inefficaci o nulle, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Per il resto si applicano le disposizioni di legge.